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Statuto CGIL Emilia Romagna
STATUTO
“CGIL EMILIA ROMAGNA”
TITOLO I
PRINCIPI COSTITUTIVI
Art. 1 - Definizione La CGIL EMILIA ROMAGNA è parte della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), una organizzazione sindacale generale di natura programmatica, unitaria e democratica, multietnica, di donne e uomini, che promuove la libera associazione e l'autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o eterodiretti, di quelli occupati in forme cooperative ed autogestite, dei disoccupati, inoccupati, o comunque in cerca di prima occupazione, delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani.
L’adesione alla CGIL è volontaria. Essa comporta piena eguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, fedi religiose, di orientamento sessuale, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, nonché l'accettazione dei principi e delle norme dello Statuto, in quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche, sociali e politiche, della giustizia sociale quali presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica.
La CGIL è affiliata alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES), alle cui corrispondenti strutture sono affiliate le Federazioni o sindacati di categoria.
La CGIL, inoltre, é affiliata alla CISL internazionale.
La CGIL Emilia Romagna ha sede in Bologna.
Art. 2 - Principi fondamentali La CGIL basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione.
Considera la pace tra i popoli bene supremo dell'umanità.
La CGIL ispira la sua azione alla conquista di rapporti internazionali in cui tutti i popoli vivano insieme nella sicurezza e in pace, impegnati a preservare durevolmente l'umanità e la natura, liberi di scegliere i propri destini e di determinare le proprie forme di governo, di trarre vantaggio dalle proprie risorse, nel quadro di scambi giusti e rivolti al progresso e allo sviluppo equilibrato tra le diverse aree del mondo, a partire da un rapporto equilibrato tra i paesi industrializzati e quelli del sud del mondo, ad un nuovo ordine economico, ecologico, culturale e in materia di diritti umani.
La CGIL considera la solidarietà attiva tra i lavoratori di tutti i paesi e le loro organizzazioni sindacali rappresentative, un fattore decisivo per la pace, per l'affermazione dei diritti umani, civili e sindacali e della democrazia politica, economica e sociale, per l’indipendenza nazionale e la piena tutela dell’identità culturale ed etnica di ogni popolo.
La CGIL ispira a questi indirizzi la propria partecipazione alle attività della Confederazione internazionale dei sindacati liberi, proponendosi di contribuire alla sua affermazione come autentica Confederazione sindacale internazionale, per la promozione, la difesa e il consolidamento delle organizzazioni sindacali rappresentative in tutto il mondo e per l'esercizio di un autonomo ed indipendente ruolo sindacale nei confronti dei governi e delle istituzioni politiche, economiche e finanziarie internazionali.
La CGIL è, altresì, impegnata nella costruzione dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale. A questo fine, la CGIL opera per rafforzare l'unità del movimento sindacale europeo, a partire dalla adozione, da parte della CES, di funzioni di direzione del movimento sindacale in Europa e, conseguentemente, opera per la definizione di politiche e di azioni coordinate nei diversi Paesi, finalizzate alla contrattazione sindacale sovranazionale e alla definizione della legislazione sociale europea, al superamento dei particolarismi nazionali, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso.
La CGIL afferma il valore della solidarietà in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale, il benessere sia equamente distribuito, la cultura arricchisca la vita di tutte le persone, rimuovendo gli ostacoli politici, sociali ed economici che impediscono alle donne ed agli uomini, native/i ed immigrate/i, di decidere - su basi di pari diritti ed opportunità, riconoscendo le differenze - della propria vita e del proprio lavoro. Promuove nella società, anche attraverso la contrattazione, una politica di pari opportunità fra donne e uomini e uniforma il suo ordinamento interno al principio della non discriminazione fra i sessi.
La CGIL tutela, nelle forme e con le procedure più adeguate, il diritto di tutte le lavoratrici e i lavoratori a rapporti corretti ed imparziali, specie in riferimento alla eventualità di molestie e ricatti sessuali.
La CGIL è un sindacato di natura programmatica ed è un'organizzazione unitaria e democratica che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti.
La stessa autonomia della CGIL, anch’essa valore primario, trova il suo fondamento nella capacità di elaborazione programmatica in primo luogo nei confronti dei datori di lavoro, delle istituzioni e dei partiti e nel carattere unitario e democratico delle sue regole di vita interna.
La CGIL considera decisivo, per la crescita di qualsiasi società democratica, il pieno rispetto del principio della libertà sindacale e del pluralismo che ne consegue. Ciò comporta il rifiuto, in via di principio, di qualsiasi monopolio dell'azione sindacale, nonché la verifica del mandato di rappresentanza conferito dalle lavoratrici e dai lavoratori; pertanto, considera necessario agire perché da tutte le componenti dell'asso-ciazionismo sindacale nel nostro Paese sia condiviso il principio della costante verifica, democratica e trasparente, con mezzi adeguati, del consenso dell'insieme dei lavoratori su cui si esercitano gli effetti della sua azione, in un sistema giuridico-istituzionale basato sulla efficacia generale degli accordi sindacali.
La CGIL considera l'unità dei lavoratori e la democrazia sindacale - e, in questo quadro, l'unità delle Confederazioni - valori e obiettivi strategici, fattori determinanti di rafforzamento del potere contrattuale del sindacato e condizione per la tutela e promozione dei diritti, per la realizzazione degli obiettivi di eguaglianza e solidarietà sociale, per la difesa dell'autonomia progettuale e programmatica del sindacato.
Art. 3 - Iscrizione alla CGIL L'iscrizione alla CGIL avviene mediante domanda alla struttura congressuale del luogo di lavoro o territoriale, o della lega SPI e mediante la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio. A tutela dell'organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena, di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista o razzista).
Questi casi rappresentano, altresì, causa di interruzione del rapporto associativo con la CGIL.
L'iscrizione alla CGIL è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali; è periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritta/o.
Art. 4 - Diritti delle iscritte e degli iscritti Le iscritte e gli iscritti alla CGIL e alle strutture ad essa aderenti hanno pari diritti.
Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi.
Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, nonché, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, di esprimere - anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche attraverso i normali canali dell'organizzazione - posizioni collettive di minoranza e di maggioranza, alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti.
Ogni iscritta ed ogni iscritto alla CGIL ha diritto a concorrere alla formazione della piattaforma ed alla conclusione di ogni vertenza sindacale, che la/lo riguardi.
Le iscritte e gli iscritti alla CGIL hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della CGIL.
La CGIL deve adottare tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione delle iscritte e degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa.
Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta, a ricorrere, in seconda istanza, contro sentenze della Commissione di Garanzia competente e ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.
Hanno diritto inoltre ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all'interno della organizzazione che considerino contrari ai principi statutari, anche richiedendo l'attivazione della procedura relativa alla giurisdizione interna o alla garanzia statutaria.
Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; il voto è personale, o a mezzo delegati, eguale e libero.
La CGIL tutela le minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti alle iscritte ed agli iscritti appartenenti a tali minoranze.
Art. 5 - Doveri delle iscritte e degli iscritti Le iscritte e gli iscritti alla CGIL partecipano alle attività dell'organizzazione, ne rendono feconda la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.
Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti delle/degli altre/i iscritte/i rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto.
Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle/dei lavoratrici/lavoratori e delle/degli iscritte/i rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi diri-genti, il loro obbligo di difendere l'unità e l'immagine della CGIL, in particolare nei casi di trattative che si debbono svolgere per l'intera CGIL su una unica piattaforma, quella definita dal mandato.
Art. 6 - Democrazia sindacale e di organizzazione. I cardini su cui poggia la vita democratica della CGIL in Emilia Romagna sono :
a) la garanzia della massima partecipazione, personale o a mezzo di delegati, di ogni iscritta/iscritto alla CGIL, in uguaglianza di diritti con le/gli altre/i iscritte/iscritti, alla formazione delle deliberazioni del proprio sindacato di categoria e delle istanze confederali, o alle decisioni specifiche che li riguardano;
b) il diritto, per le iscritte e gli iscritti che siano elette/i a ricoprire funzioni di rappresentanza a qualsiasi livello, a percorsi di formazione permanente;
c) l'adozione di regole per la formazione delle decisioni della organizzazione ai vari livelli e per il rispetto della loro realizzazione, nonché la ricerca di regole condivise fra le organizzazioni sindacali, per la definizione e l'approvazione delle piattaforme rivendicative e degli accordi, da parte dei lavoratori. Comunque, per la CGIL, in assenza del mandato di tutti i lavoratori e le lavoratrici, i pensionati interessati, è vincolante il pronunciamento degli iscritti.
In modo particolare, per quanto attiene alle scelte più significative di indirizzo e di orientamento degli organismi dirigenti, di categoria, dello SPI e confederali, ai vari livelli, si attiva una "consultazione ordinaria" sulle materie di informazione e coinvolgimento dei Comitati degli iscritti, dei Comitati per il lavoro e delle leghe pensionati; la procedura dovrà essere decisa dall’organismo dirigente interessato o su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti; allo stesso organismo compete di esplicitare il merito della consultazione stessa, indicando le strutture coinvolte.
Gli organismi dirigenti possono decidere la "consultazione straordinaria", con la richiesta di almeno 1/3 dei componenti l'organismo o del 10% degli iscritti, in presenza di materie di grande rilevanza o in particolari momenti della vita delle categorie, dello SPI o della Confederazione; tale decisione spetta, esclusivamente, al Comitato Direttivo titolare della materia; il Comitato Direttivo della CGIL Emilia Romagna deciderà i criteri ai quali i Comitati Direttivi competenti dovranno attenersi per attivare tale consultazione. Essa deve coinvolgere gli iscritti, consentendone un pronunciamento chiaro e verificabile, con modalità e tempi fissati dagli organismi dirigenti;
d) la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie delle/degli iscritte/i e degli organismi di tutte le strutture, prevedendo la possibilità di convocazioni straordinarie su richiesta fino a un massimo di un decimo delle/degli iscritte/i o di un quarto dei componenti degli organismi stessi sulla base dei regolamenti di cui essi si doteranno;
e) il diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia delle pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione ed in occasione del Congresso.
Il pluralismo politico, sociale e culturale, e l’unità della CGIL, rappresentano i pilastri della sua vita interna, ne sanciscono il modo di essere, ne fissano l'insieme di regole che consentono il pieno sviluppo della sua vita democratica,
l’articolazione per aree programmatiche nella CGIL è una modalità possibile per la definizione delle scelte congressuali. Pertanto esso può esprimersi, nel governo unitario della CGIL in Emilia Romagna, anche garantendo la relativa agibilità attraverso l’esercizio del diritto di proposta;
f) l'unicità dell'organizzazione nella realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti;
g) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica degli altri lavoratori o, più in generale, la necessità di rappresentanza dell'insieme degli interessi dei lavoratori occupati e non, propri di un sindacato generale, facendo vivere e praticare una democrazia della solidarietà accanto a una democrazia degli interessi, affinché si affermi, in modo definitivo e impegnativo nella cultura e nella forza contrattuale della CGIL, il valore della confederalità;
h) la definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che deve garantire la netta distinzione dei poteri:
- di direzione politica e di regolamentazione della vita interna, in tutti i suoi molteplici aspetti, a partire da quelli rinviati esplicitamente dallo Statuto, attribuiti al Comitato Direttivo;
- di gestione politica dei mandati ricevuti dal Comitato Direttivo, di rappresentanza legale della CGIL e di direzione quotidiana delle attività, attribuiti al segretario generale e alla segreteria;
- di giurisdizione interna, con funzioni giudicanti, attribuita al Comitato di garanzia;
- di controllo sugli atti delle varie strutture, in riferimento alle norme statutarie e regolamentari e alle prassi democratiche proprie della CGIL Emilia Romagna, attribuito al Collegio di verifica;
- di garanzia statutaria - intesa come istanza a cui ricorrere per interpretazioni statutarie e per giudicare la compatibilità delle normative approvate dagli organi direttivi ai vari livelli, con lo statuto della CGIL - attribuita al collegio statutario nazionale;
i) l'affermazione, anche nella formazione degli organismi dirigenti, a partire dai comitati degli iscritti e dalle leghe dei pensionati fino agli esecutivi nonché nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie e nella rappresentanza esterna nazionale ed internazionale, di un sindacato di donne e di uomini - stabilendo che nessuno dei sessi può essere rappresentato al di sotto del 40 per cento o al di sopra del 60 per cento e definendo le relative regole applicative - e la rappresentazione compiuta della complessità della CGIL, costituita dai pluralismi e dalle diversità, come definiti nel presente statuto, nonché dalla pluralità di strutture nelle quali si articola e vive la Confederazione, affinché in coerenza con i principi di solidarietà non siano cancellate o ridotte a presenza simbolica, in base alla pura consistenza numerica, espressioni vitali della nostra base sociale;
l) la definizione di regole per la selezione dei gruppi dirigenti, per la loro mobilità, per la durata massima del mandato esecutivo, per la sostituzione negli incarichi esecutivi, ispirate a favorire il rinnovamento costante dei gruppi dirigenti e a meglio utilizzare le esperienze;
m) la definizione di regole per i casi ove non fosse possibile un governo unitario della struttura; tali regole devono consentire all'eventuale opposizione di avere sedi e modalità certe di verifica e controllo dell'operato della maggioranza, nonché la strumentazione atta a garantirne l'agibilità.
Devono quindi essere previste, in armonia con quanto normato dal Regolamento CGIL: la piena agibilità delle sedi sindacali; l’utilizzo degli strumenti interni di informazione; l’accesso agli strumenti di informazione, che ove implichi costi aggiuntivi deve essere stabilito dalle Segreterie di riferimento, compatibilmente con i vincoli finanziari; la definizione di sedi periodiche di informazione dell’opposizione da parte della Segreteria interessata, sulla corrente attività. Ulteriori forme e sedi di verifica e controllo dell’operato della maggioranza potranno essere concordate con le strutture di riferimento.
Al Comitato Direttivo della CGIL Emilia Romagna spetta il compito di tradurre in norme vincolanti, comprensive delle relative sanzioni in caso di non rispetto delle norme stesse, quanto stabilito nel presente articolo in conformità con quanto deliberato dal Comitato Direttivo della CGIL e di normare, altresì, il sistema elettorale, basato sul metodo proporzionale e con la garanzia che almeno un 3% di iscritte/i, possa presentare una lista. Tali norme devono essere approvate con la maggioranza di 2/3 dei componenti.
Inoltre il carattere democratico dell'organizzazione è garantito:
1) dallo svolgimento dei congressi ogni quattro anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l'anticipazione e le norme per l'indizione dei congressi straordinari e dall'elezione negli stessi degli organismi dirigenti; le vacanze che si verificassero, negli organismi dirigenti stessi, tra un congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi fino al massimo di un terzo dei loro componenti e per sostituzione decisa dagli organi direttivi competenti di quei componenti la cui elezione a detti organi spetta;
2) dall'applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei congressi, del voto segreto.
Art. 7 - Incompatibilità La CGIL ispira il suo comportamento rivendicativo e contrattuale e le deci-sioni di ricorrere - quando è necessario - alla pressione sindacale e allo sciopero, all'o-biettivo primario di realizzare la massima solidarietà fra gli interessi e i diritti delle donne e degli uomini che lavorano, dei lavoratori italiani e stranieri, e di salvaguardare la massima unità nell'elaborazione e nell'azione, nel rispetto delle scelte adottate democraticamente dalla Confederazione nel suo insieme. Questo principio della solidarietà contrappone la CGIL a ogni logica di tipo corporativo o aziendalistico. La CGIL considera incompatibili con l'appartenenza alla Confederazione iniziative di singoli o di gruppi, i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale alla CGIL, promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali, in competizione con la rappresentatività generale alla quale tende la CGIL, ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alle controparti del sindacato, rompono l'unità della CGIL come soggetto contrattuale.
L’adesione alla CGIL è incompatibile con l'appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali, mentre non lo è con associazioni professionali che non svolgano tale ruolo, ovvero per le quali i Comitati Direttivi delle Federazioni o Sindacati nazionali prevedano espressamente la doppia affiliazione e vengano definiti patti di unità d'azione e/o convenzioni per regolare, nella salvaguardia della reciproca autonomia, le modalità di partecipazione alle diverse fasi negoziali.
L'autonomia della CGIL si realizza anche fissando le seguenti incompatibilità con cariche elettive dell'organizzazione ai vari livelli:
- appartenenza a Consigli di Amministrazione (ad esclusione di quelli di società e associazioni promosse dalla CGIL), di Istituti ed Enti pubblici o privati di ogni tipo e organi di gestione in genere; eventuali deroghe riferite a cooperative di assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione, devono essere autorizzate dal Centro regolatore competente;
- appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche, che non siano di emanazione congressuale, appartenenza ad organi esecutivi nonché rapporto di dipendenza con incarico politico dagli stessi;
- qualità di componente delle assemblee elettive della Comunità Europea e quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali; la candidatura a tali assemblee comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale;
- assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali; l'incompatibilità scatta dall'accettazione dell'indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente all'appuntamento elettorale.
Trascorsi sei mesi dal cessare delle condizioni che danno luogo a incompatibilità, l'iscritto sospeso rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui faceva parte.
Analogamente, si prevede che l'iscritta/o che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive, non possa far parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di sei mesi.
Dà luogo a incompatibilità anche l'assunzione di incarico di difensore civico.
A livelli di posto di lavoro e/o lega, per carica di direzione si intende l'appartenenza agli esecutivi; l'incompatibilità con l'appartenenza ad assemblee elettive di circoscrizione o di comune o con cariche di governo locale è limitata al territorio amministrativo del comune in cui è collocato il luogo di lavoro o dei comuni facenti capo alla lega.
L'appartenenza ad organi esecutivi della CGIL a qualsiasi livello è inoltre incompatibile con la qualità di componente di commissioni per il personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi e simili.
La qualità di Segretario generale o di legale rappresentante di una struttura della CGIL in Emilia Romagna è incompatibile con la presenza negli organismi amministrativi degli Enti Bilaterali.
Le decadenze previste nel presente articolo sono automatiche. E' responsabilità della Segreteria della struttura interessata garantirne la concreta attuazione. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione statutaria.
TITOLO II
DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE
Art. 8 - Struttura organizzativa
La struttura organizzativa della CGIL in Emilia Romagna, in ogni suo assestamento e specifica attuazione, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti e dei lavoratori e il più efficace impegno verso l’unità sindacale.
La CGIL in Emilia Romagna individua nel luogo di lavoro e nel territorio i punti di aggregazione dell’universo del lavoro dipendente o eterodiretto e delle anziane e degli anziani, intorno ai quali occorre sviluppare sia le politiche di tutela che quelle di promozione dello sviluppo, che hanno nel sistema delle autonomie locali e nelle rappresentanze datoriali i principali punti di riferimento della propria iniziativa vertenziale.
Nei luoghi di lavoro o nel territorio la CGIL in Emilia Romagna identifica nell’Assemblea delle/degli iscritte/i e della lega SPI la propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale della CGIL e delle sue categorie e dello SPI. L’Assemblea elegge:
a) il Comitato degli iscritti CGIL o il Direttivo della lega SPI, secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo della CGIL che ne fissa compiti, funzioni e ruoli nel quadro di una affermazione piena degli stessi, quali vere e proprie strutture orizzontali e verticali;
b) i delegati ai Congressi delle istanze superiori.
L’Assemblea dovrà riunirsi almeno una volta all’anno per la verifica dell’attuazione del programma.
La CGIL in Emilia Romagna si articola nelle seguenti strutture per la generalità dei lavoratori e dei pensionati:
- i Comitati degli iscritti del posto di lavoro, di lega o interaziendale; le leghe dei pensionati; i Comitati per il lavoro;
- le strutture confederali territoriali: la Camera del lavoro metropolitana di Bologna e le Camere del lavoro territoriali di Cesena, Ferrara, Forlì, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini;
- le Federazioni o Sindacati territoriali di categoria presenti organizzativamente secondo le modalità definite dai deliberati congressuali;
- la CGIL Emilia Romagna che svolge il ruolo di centro regolatore, analogamente allo SPI ed alle Federazioni o Sindacati nazionali di categoria.
- le Federazioni o Sindacati regionali di categoria.
L’autonomia dei centri regolatori nella definizione delle proprie strutture organizzative risponde alla necessità di contare su una struttura complessivamente in grado di rispondere positivamente alle diversità territoriali e di categoria senza rigidità definite aprioristicamente. Tale autonomia non può essere, però, intesa come separatezza; sarà, pertanto, necessaria una ricerca unitaria in grado di realizzare le migliori condizioni organizzative, di rappresentanza e di affermazione di confederalità ai vari livelli. I centri regolatori suddetti concerteranno, pertanto, le decisioni. In caso ciò non si realizzasse, interverrà la CGIL in funzione di centro regolatore superiore.
L’azione della CGIL é volta, altresì, a favorire l’autorganizzazione delle donne a tutti i livelli. Conseguentemente, spetta al Comitato Direttivo della CGIL Emilia Romagna definire le regole di costituzione e riconoscimento, stabilendone contestualmente i poteri, le prerogative e le risorse.
Spetta, inoltre, al Comitato Direttivo della CGIL Emilia Romagna decidere forme specifiche di rappresentanza delle diversità dei soggetti, con attenzione particolare a quadri, PMI e artigianato, anche attraverso la costituzione di strutture di coordinamento, stabilendone i poteri e le prerogative, gli ambiti di decisione e/o di proposta e di consultazione obbligatoria degli stessi da parte degli organismi dirigenti, le risorse, le modalità della loro composizione e i livelli ai quali se ne prevede l’esistenza, il loro grado di autonomia.
La CGIL Emilia Romagna é, comunque, impegnata a promuovere forme di aggregazione delle/degli immigrate/i.
Tali strutture devono avere ruoli, funzioni e poteri chiaramente definiti al fine di garantire la maggiore partecipazione, salvaguardandone l’autonomia nelle decisioni politiche.
Art. 9 - CGIL Emilia Romagna
Al Comitato Direttivo della CGIL Emilia Romagna spetta il compito di tradurre in norme vincolanti quanto esplicitamente rinviato dal presente Statuto e dal Comitato Direttivo della CGIL. La CGIL Emilia Romagna ha il compito di elaborazione e di direzione politica e organizzativa di tutte le organizzazioni orizzontali e verticali esistenti nel territorio regionale e promuove e gestisce le vertenzialità regionali sui temi di interesse generale.
La CGIL Emilia Romagna é centro regolatore e pertanto interviene sull’insieme della politica organizzativa nel territorio regionale, anche per realizzare scelte di razionalizzazione e decentramento, in grado di garantire maggiore presenza ed efficienza, in rapporto alla vertenzialità territoriale, con particolare riferimento alle politiche per il lavoro, lo sviluppo economico-produttivo e l’organizzazione dei servizi sociali ed assistenziali.
A tal fine le Camere del lavoro territoriali e metropolitana possono costituire, a livello subcomunale, comunale e intercomunale, il coordinamento delle leghe e dei comitati degli iscritti, che possono eleggere un coordinatore su proposta della segreteria della Camera del lavoro.
Gli orientamenti negoziali, i contenuti programmatici, il mandato a trattare, la verifica dei risultati, dovranno corrispondere alle regole ed alla prassi della democrazia contrattuale, tipica del sindacato confederale.
In riferimento alle peculiarità dell’assetto urbano e produttivo, le Camere del lavoro territoriali e metropolitana, di intesa con la Segreteria della CGIL Emilia Romagna quale centro regolatore, possono definire ulteriori forme di decentramento organizzativo confederale, tenendo conto del numero dei lavoratori dipendenti occupati, degli iscritti, degli abitanti e delle istituzioni presenti, previa definizione dei poteri e delle risorse da destinare a tale livello. La CGIL Emilia Romagna interviene, inoltre, sulla politica dei quadri e della loro formazione, per favorire attraverso la mobilità la pluralità delle esperienze; sulla redistribuzione delle risorse finanziarie nel territorio di competenza, in relazione al modello organizzativo previsto nello proprio Statuto e alle decisioni del Comitato Direttivo della CGIL; sul regolamento dei trattamenti degli apparati, secondo le decisioni del Comitato Direttivo della CGIL; nella direzione e coordinamento della politica dei servizi, la cui responsabilità di indirizzo e controllo é affidata alle diverse Camere del lavoro.
Alla CGIL Emilia Romagna è affidata, sulla base dei poteri delegati dalla CGIL, in riferimento anche a nuove competenze di regioni, province e comuni, la possibilità di regolare nel proprio Statuto tali poteri.
La CGIL Emilia Romagna coordina l’attività svolta a livello regionale dagli Enti e Istituti confederali.
Art. 10 - Camera del lavoro territoriale o metropolitana La CGIL a livello territoriale si articola in Camere del lavoro territoriali o metropolitana e Federazioni o Sindacati territoriali di categoria.
I Sindacati locali fanno parte della Camera del lavoro territoriale o metropolitana attraverso il rispettivo sindacato territoriale.
La Camera del lavoro territoriale o metropolitana dirige e coordina l’azione sindacale del territorio, promuove e gestisce le vertenzialità territoriali su temi di interesse generale, favorisce una sempre più elevata capacità autonoma dei Sindacati ad assolvere ai propri specifici compiti, promuove e tiene viva una qualificata iniziativa dell’organizzazione sindacale nel suo complesso, con particolare riguardo ai problemi generali dello sviluppo economico e del miglioramento delle condizioni di vita delle/dei lavoratrici/lavoratori, delle/dei pensionate/i; promuove la costruzione dei comitati per il lavoro; è responsabile degli indirizzi e del controllo di tutti i servizi nel territorio. Oltre a ciò, esplica competenze e poteri che le derivano dallo Statuto della CGIL Emilia Romagna.
La Camera del lavoro territoriale o metropolitana coordina l’attività svolta dagli Enti e Istituti confederali.
Per la rilevanza di quelle materie sociali ed istituzionali attinenti all’area metropolitana che hanno una significativa valenza regionale e per l’intreccio crescente fra le politiche regionali e quelle del territorio metropolitano, viene definito un rapporto di reciproca consultazione tra la CGIL Emilia Romagna e la Camera del lavoro metropolitana.
Art. 11 - Le strutture di servizio La CGIL Emilia Romagna e le strutture confederali della regione, al fine di realizzare una efficace tutela dei diritti individuali degli iscritti e dei lavoratori, in attività o in pensione, promuovono la costituzione di specifiche strutture (Istituti, Enti, Società, ecc.) per l’erogazione di servizi.
La finalità della politica dei servizi della CGIL è contribuire, con pari dignità, alla realizzazione della strategia dei diritti e della solidarietà, ponendo al centro la dimensione della persona-utente nel quadro della difesa e dell’avanzamento dei diritti collettivi.
Per questo l’attività di servizio è da considerarsi una funzione strategica del sindacato generale e uno strumento indispensabile per realizzare le finalità istituzionali della Confederazione, configurandosi come una specifica articolazione della CGIL. Le strutture di servizio operano nell’ambito degli indirizzi politico-strategici decisi dai centri regolatori. Godono di piena autonomia nella gestione e realizzazione del servizio. Rispondono dei risultati, oltre che ai propri organi statutari, agli organismi confederali.
Ciascuna struttura di servizio è tenuta ad adempiere alla propria missione istituzionale, nella rigorosa osservanza delle rispettive normative di riferimento. E’ tenuta, altresì, a sviluppare ed accrescere la qualità del servizio e della tutela, attraverso una politica di qualificazione delle proprie competenze tecniche, professionali e gestionali; nonché a realizzare una gestione economica del servizio in equilibrio, nel pieno rispetto dei vincoli legislativi e statutari esistenti.
Nella valorizzazione della missione specifica di ciascun servizio, la CGIL Emilia Romagna, la Camera del lavoro metropolitana e le Camere del lavoro territoriali, possono istituire i rispettivi coordinamenti dei servizi in modo da realizzare sul territorio una politica integrata dei servizi stessi, capace di rispondere in modo unitario alle domande di tutela globale della persona-utente, attraverso un utilizzo razionale ed efficiente dell’insieme delle risorse (umane, strumentali, logistiche e finanziarie) impiegate nell’attività di servizio.
Art. 12 - Sindacato Pensionati Nella CGIL è costituito, a tutti i livelli, il Sindacato pensionati. Lo SPI, sindacato generale delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani, organizza e tutela nella CGIL i pensionati ex lavoratori di tutte le categorie e in relazione ad ogni regime pensionistico, i pensionati di reversibilità e i pensionati sociali.
La CGIL assume attraverso lo SPI la rappresentanza dei pensionati e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro e di cittadinanza più tradizionalmente tutelati.
La CGIL coinvolge lo SPI - anche attribuendo il diritto di proposta nell’elaborazione delle proprie politiche sullo stato sociale - e in ogni caso verifica, con il suo stesso concorso, le implicazioni delle azioni rivendicative autonomamente esercitate dal sindacato dei pensionati e riferite alla tutela del reddito pensionistico, nelle forme previste dalle normative di legge, alle politiche sociali e dei servizi e, conseguentemente, all’assetto del territorio ad esse collegate, alla promozione e allo sviluppo dei rapporti di comunità, al fine di tutelare, specie all’interno di progetti di integrazione sociale, la condizione e il ruolo dei pensionati e degli anziani. In questo senso, lo SPI Emilia Romagna e le strutture SPI territoriali e di base promuovono e/o integrano le attività vertenziali della CGIL Emilia Romagna sul territorio, rivolte alle condizioni di vita e di riproduzione sociale dei cittadini.
Ai vari livelli della CGIL in Emilia Romagna nelle negoziazioni attinenti alla previdenza, all’assistenza sanitaria, alla sicurezza sociale e al funzionamento delle relative strutture, lo SPI fa parte delle delegazioni confederali trattanti.
La CGIL in Emilia Romagna promuove il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra federazioni di categoria e sindacato dei pensionati, definendone, in accordo, forme e modalità.
La struttura organizzativa, gli organi direttivi e i modi della loro elezione - compatibilmente con quanto previsto all’art. 6 del presente Statuto in materia di sistema elettorale - e i compiti dello SPI ai vari livelli, oltre a quelli già indicati dal presente articolo, sono determinati dallo Statuto dello SPI; in particolare per quanto riguarda le competenze e i poteri degli organi dello SPI in Emilia Romagna essi dovranno essere definiti in analogia con quanto stabilito al Titolo III del presente Statuto.
Lo SPI Emilia Romagna esercita le funzioni di centro regolatore delegate nelle forme, limiti e condizioni di revoca stabiliti dal regolamento dello SPI d’intesa con la CGIL. Per la peculiarità dello SPI, per l’ampiezza e la valenza generale dei temi affrontati dalla categoria si conviene di definire un rapporto di reciproca consultazione tra CGIL e SPI per progetti comuni e per una gestione coordinata delle politiche rivendicative e sociali riferite alle condizioni degli anziani e dei processi organizzativi, sia a livello regionale sia nei singoli territori.
TITOLO III
ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE
Art. 13 - Organi della Confederazione Per la CGIL Emilia Romagna:
a - Sono organi deliberanti :
- il Congresso regionale confederale.
- il Comitato Direttivo;
b - E’ organo esecutivo:
- la Segreteria,
c - E’ organo di indirizzo programmatico:
- l’Assemblea regionale dei quadri, dei delegati, dei Comitati delle/degli iscritte/i e delle leghe pensionati;
d - Sono organi di controllo amministrativo:
- il Collegio dei Sindaci;
- gli Ispettori.
e - E’ organo di giurisdizione disciplinare interna:
- il Comitato regionale di Garanzia.
f - E’ organo di garanzia statutaria:
- Il Collegio di Verifica.
Per le Camere del lavoro territoriali e metropolitana:
a - Sono organi deliberanti :
-
il Congresso confederale.
-
il Comitato Direttivo;
b - E’ organo esecutivo:
-
la Segreteria
c
- E’ organo di indirizzo programmatico:
- l’Assemblea dei quadri, dei delegati, dei Comitati delle/degli iscritte/i e delle leghe pensionati;
d - E’ organo di controllo amministrativo:
-
il Collegio dei Sindaci.
Art. 14 - Congresso confederale Il Congresso è il massimo organo deliberante di ogni struttura della CGIL in Emilia Romagna. Esso viene convocato in concomitanza con il percorso congressuale confederale e in conformità a quanto previsto dallo statuto della CGIL ed al regolamento appositamente emanato dal Comitato Direttivo della CGIL.
I compiti del Congresso sono:
- definire gli orientamenti generali della CGIL che devono essere seguiti da tutte le organizzazioni confederate;
- eleggere il Comitato Direttivo;
- eleggere il Collegio dei Sindaci;
Inoltre al congresso della CGIL Emilia Romagna spetta:
- eleggere il Comitato di Garanzia;
- eleggere il Collegio di Verifica;
- deliberare sulle modifiche al presente Statuto.
Tali decisioni saranno valide se prese a maggioranza qualificata dei ¾ dei componenti.
Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutti i lavoratori, mentre la possibilità di votare e di essere eletti è riservata alle/agli iscritte/i nelle modalità previste dal Regolamento congressuale.
Il Congresso straordinario della CGIL Emilia Romagna, della Camera del lavoro metropolitana e delle Camere del lavoro territoriali, è convocato:
- entro 6 mesi dal commissariamento della struttura in conformità alle norme dello Statuto della CGIL;
- quando richiesto dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti del Comitato Direttivo della rispettiva organizzazione;
- quando richiesto da almeno 1/10 degli iscritti alla struttura su proposta motivata da presentare al relativo Comitato Direttivo per le opportune deliberazioni, compreso il termine di svolgimento.
Le norme per l’organizzazione dei congressi ordinari e straordinari ai vari livelli e per l’elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza del Comitato Direttivo dell’istanza per la quale è indetto il congresso. Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra il numero di iscritte/i e il numero delle/dei delegate/i da eleggere.
Art. 15 - Comitato Direttivo Il Comitato Direttivo è il massimo organo deliberante di ogni struttura della CGIL in Emilia Romagna, tra un Congresso e l’altro. Al Comitato Direttivo confederale è affidato il compito di direzione della Confederazione nell’ambito degli orientamenti decisi dal Congresso confederale, di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell’attività sindacale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso confederale.
Il Comitato Direttivo stabilisce i settori d’iniziativa e di presenza nei quali operare con Enti, Istituti confederali, Società, Associazioni.
Ne decide la costituzione o la soppressione e, se del caso, lo statuto, l’eventuale articolazione territoriale, la nomina degli organismi dirigenti. La presidenza o la direzione degli Enti e Istituti confederali partecipano al Comitato Direttivo; le stesse presentano annualmente al Comitato Direttivo confederale la relazione sull’attività svolta, ivi compresa la situazione economica e patrimoniale.
Il Comitato Direttivo è eletto con voto segreto dal Congresso che fissa il numero dei suoi componenti. Le vacanze che si verificassero, tra un Congresso e l’altro, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, e per sostituzione decisa dal direttivo medesimo. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni possono essere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal Congresso.
Il Comitato Direttivo provvede alle sostituzioni di componenti, dimissionari o decaduti, degli organi eletti dal Congresso.
Il Comitato Direttivo si doterà di un regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento ed eleggerà un Presidente e una Presidenza, che dureranno in carica tra un congresso e l’altro.
Il Comitato Direttivo è convocato dalla Presidenza in accordo con la Segreteria almeno una volta a trimestre ed ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento.
Ogni componente del Comitato Direttivo della CGIL Emilia Romagna ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione delle organizzazioni confederali e prendervi la parola.
Il Comitato Direttivo elegge con voto segreto il Segretario Generale con il quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum la votazione deve essere ripetuta ad almeno 10 giorni di distanza. Il Comitato Direttivo elegge la Segreteria su proposta del Segretario generale, con analoghe modalità.
Il Comitato Direttivo può dotarsi, fissandone compiti, poteri e composizione, di un organismo esecutivo di coordinamento delle strutture senza poteri deliberativi.
Il Comitato Direttivo può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, di programma, dei quadri e delegati, delle lavoratrici, ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.
Il Comitato Direttivo delibera sulle modalità e forme di rapporto con l’associazionismo democratico e sulla doppia affiliazione con associazioni professionali.
Le decisioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le normative per le quali è prevista dagli Statuti della CGIL e della CGIL Emilia Romagna la maggioranza qualificata.
La Segreteria, in attuazione dell’art. 17 dello Statuto CGIL, può dotarsi di un Tesoriere con apposita deliberazione che verrà presentata al Comitato Direttivo.
Al Comitato Direttivo della CGIL Emilia Romagna spettano specificatamente le seguenti prerogative:
- il compito di deliberare, in apposite sessioni, sulle materie rinviate dall’art.6 del presente Statuto e sulle normative in materia di regolamento del personale, di amministrazione e canalizzazione, di regole relative alla vita interna e ai comportamenti dei gruppi dirigenti. Ognuna di queste deliberazioni deve contenere le sanzioni in caso di mancato rispetto delle stesse. In materia amministrativa tali sanzioni possono arrivare fino all’interruzione del rapporto di lavoro, o la cessazione dell’aspettativa, o del distacco sindacale;
- il compito di eleggere gli Ispettori regionali.
Spetta inoltre al Comitato Direttivo della CGIL Emilia Romagna, - qualora un organo direttivo o esecutivo di strutture della CGIL Emilia Romagna assuma e confermi posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l’appartenenza alla CGIL, perché in contrasto con i principi e le norme fondamentali dello Statuto e le normative conseguenti, con le norme amministrative, compresi i ripetuti ed immotivati deficit di bilancio, o perché rendono impossibile la corretta direzione della struttura, al punto da ledere l’immagine della Confederazione - decidere, con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, di proporre al Comitato Direttivo della CGIL lo scioglimento di detto organo. Nella delibera del Comitato Direttivo dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento.
Art 16 - Segreteria La Segreteria di ogni singola struttura della CGIL in Emilia Romagna è l’organo che attua le decisioni del Comitato Direttivo di riferimento e assicura la gestione continuativa della struttura stessa. Risponde della propria attività al Comitato Direttivo. La Segreteria funziona e decide collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario generale o su richiesta di un quarto dei suoi componenti.
La carica di Segretario generale e quella di componente della Segreteria può essere ricoperta per due mandati congressuali e comunque non oltre un periodo di otto anni.
Ogni componente della Segreteria - sulla base dell’incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario generale - risponde del suo operato all’organo esecutivo. Nella CGIL Emilia Romagna e nella Camera del lavoro metropolitana, su proposta del Segretario generale della struttura interessata, la Segreteria può, altresì, nominare un Vice Segretario generale con funzioni vicarie.
La Segreteria assicura altresì la direzione quotidiana delle attività confederali.
Essa delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.
La Segreteria provvede all’organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti, uffici e servizi, ne coordina l’attività nei vari campi; nomina i funzionari confederali e i collaboratori tecnici; presenta al Comitato Direttivo, per l’approvazione, i bilanci della Confederazione.
La rappresentanza legale di ogni singola struttura della CGIL in Emilia Romagna di fronte a terzi ed in giudizio è attribuita :
a) al Segretario generale della struttura stessa, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo;
b) ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro; con analoga delibera la Segreteria può revocare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tale nomina, provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina; di tali delibere viene formalmente informato il Comitato Direttivo.
In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) è affidata al Vice Segretario o, in assenza o per impedimento di questi, ad altro componente della Segreteria.
Art. 17 - Assemblea regionale e territoriale dei quadri e dei delegati I Comitati direttivi delle Camere del lavoro territoriali e metropolitana convocano annualmente l’Assemblea territoriale dei quadri e dei delegati come momento di consultazione sulle politiche territoriali, regionali e/o generali. Il Comitato Direttivo della CGIL Emilia Romagna convoca almeno due volte durante ogni mandato congressuale l’Assemblea regionale dei quadri e dei delegati.
I componenti dell’Assemblea devono essere per oltre il 50% lavoratrici e lavoratori in attività e pensionate e pensionati. Essa ha fini consultivi e di indirizzo programmatico e si svolge sulla base di un documento approvato dal Comitato Direttivo. Gli orientamenti deliberati dall’Assemblea devono essere sottoposti all’approvazione del Comitato Direttivo.
Art. 18 - Collegio dei Sindaci In ogni struttura confederale della CGIL in Emilia Romagna, il Collegio dei Sindaci revisori è l’organo di controllo della attività amministrativa .
Esso è composto da cinque componenti, tre effettivi (uno dei quali deve essere iscritto all’Albo nazionale dei Sindaci revisori) e due supplenti, eletti a voto palese dal Congresso confederale con maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti.
Nel caso in cui, per effetto di diminuzione o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse ad uno, il Comitato Direttivo può provvedere a sostituzioni.
I componenti eletti a fare parte del Collegio dei Sindaci, tenuto conto della delicatezza dei compiti e delle funzioni a cui vengono chiamati, devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza e non devono avere responsabilità amministrative dirette nell’ambito dell’organizzazione.
Il Collegio dei Sindaci accompagna con una propria relazione il bilancio consuntivo; controlla periodicamente l’andamento amministrativo e verifica la regola-rità delle scritture e dei documenti contabili.
Il Collegio dei Sindaci presenta al Congresso confederale una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente dal Congresso precedente.
Il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.
Il Presidente del Collegio è invitato permanente alle riunioni del Comitato Direttivo.
Art. 19 - Ispettori Gli Ispettori sono organi istituiti nei centri regolatori.
Controlli amministrativi e regolamentari possono essere disposti nelle strutture sindacali orizzontali e verticali presenti nel territorio regionale.
A tal fine il Comitato Direttivo della CGIL Emilia Romagna elegge tre Ispettori scelti fra iscritte/i che abbiano i requisiti di competenza necessaria e non ricoprano incarichi o funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo.
Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza, sia nella fase istruttoria, sia ad indagine conclusa. La violazione di tale comportamento determina una immediata verifica del Comitato Direttivo.
Essi hanno compiti ispettivi riferiti alla regolare canalizzazione delle risorse, alla corretta applicazione dei regolamenti del personale, alla correttezza dei rapporti amministrativi con Enti, Istituti confederali, Società e Associazioni promosse dalle strutture di riferimento, nonché quelli a loro assegnati dal Comitato Direttivo. Si attivano su esplicito mandato conferito da organismi dirigenti o da strutture e ad essi riferiscono i risultati delle ispezioni, oltreché, se del caso, al Collegio dei Sindaci di riferimento.
Il Coordinatore degli Ispettori è invitato alle riunioni del Comitato Direttivo.
Art. 20 - Comitato regionale di Garanzia Il Comitato regionale di Garanzia è l’organo di giurisdizione disciplinare interna della CGIL in Emilia Romagna. Esso è composto da otto componenti, quattro effettivi ed altrettanti supplenti - invitati permanenti -, rappresentanti in pari percentuali di strutture orizzontali e verticali.
Esso è eletto a voto palese dal Congresso della CGIL Emilia Romagna a maggioranza qualificata di almeno il 75% dei votanti, tra gli iscritte/iscritti con un minimo di 10 anni di anzianità di iscrizione e con riconosciuto prestigio, autonomia ed indipendenza.
Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti del Comitato, il numero dei supplenti si riduca a due, il Comitato Direttivo della CGIL Emilia Romagna può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza del 75% dei votanti.
L’appartenenza al Comitato regionale di Garanzia è incompatibile con incarichi esecutivi di livello regionale.
Ogni componente del Comitato è vincolato al massimo di riservatezza sia nella fase istruttoria che ad indagine conclusa, tranne che successivamente alle delibere approvate e relativamente al solo contenuto delle delibere stesse.
Nel Comitato regionale di Garanzia il soggetto cui compete l’istruttoria non può coincidere con colui che esprime il giudizio finale.
Ogni intervento tendente a condizionare l’operato e il giudizio del Comitato regionale di Garanzia, esercitato sia sull’intero comitato che sui singoli componenti, è considerato violazione grave e lesiva dell’autonomia e dell’indipendenza di questa funzione. Esso comporta obbligatoriamente l’attivazione di una indagine specifica promossa direttamente dal Comitato interessato o da quello superiore.
Il Comitato elegge nel proprio seno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Comitato stesso.
Il Presidente del Comitato regionale di Garanzia è invitato permanente alle riunioni del Comitato Direttivo CGIL Emilia Romagna.
Al Comitato regionale di Garanzia è demandato il potere di inchiesta e di sanzione in base all’art.25, nei riguardi delle/gli iscritte/i alla CGIL.
Ogni iscritta/o ha diritto a due livelli di giudizio.
Il Comitato di Garanzia di prima istanza è quello costituito presso la CGIL Emilia Romagna; il Comitato di Garanzia di appello è costituito su base interregionale ed è disciplinato dallo Statuto della CGIL.
Il Comitato di Garanzia presso la CGIL decide, in ultima istanza, sui ricorsi contro le decisioni delle istanze inferiori limitatamente alla verifica della regolarità della procedura seguita.
Le decisioni del Comitato di Garanzia sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Le modalità di procedura sui provvedimenti disciplinari e sul funzionamento interno del Comitato di Garanzia sono determinate da un apposito regolamento varato dal Comitato di Garanzia della CGIL.
Art. 21 - Collegio regionale di verifica Il Collegio regionale di Verifica è l’organo di garanzia statutaria, nonché di controllo sulle procedure e gli atti degli organismi e strutture della CGIL in Emilia Romagna.
Esso è composto da cinque componenti effettivi e da altrettanti supplenti, invitati permanenti, con funzioni di surroga dei componenti effettivi assenti.
Esso è eletto a voto palese dal Congresso della CGIL Emilia Romagna a maggioranza qualificata di almeno il 75% dei votanti, tra le/gli iscritte/i con un minimo di dieci anni di anzianità di iscrizione e con un riconosciuto prestigio, autonomia ed indipendenza.
Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero dei supplenti si riduca a tre, il Comitato Direttivo della CGIL Emilia Romagna può provvedere a sostituzioni con voto a maggioranza del 75% dei votanti.
Il Collegio di verifica, su richiesta di una/o o più iscritte/i o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure, e sugli atti dei vari organismi e dei dirigenti e funzionari sindacali, in relazione alla loro rispondenza alle norme statutarie e regolamentari ed alle decisioni regolarmente assunte dagli organi della CGIL, con possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari.
Il Collegio di verifica costituito presso la CGIL Emilia Romagna ha giurisdizione sull’attività delle strutture confederali di livello inferiore, compresi i Comitati degli iscritti. Contro le decisioni del Collegio regionale di verifica è possibile il ricorso, in seconda ed ultima istanza, al Collegio statutario della CGIL.
Le decisioni del Collegio di verifica sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Le modalità di procedura e funzionamento interno del Collegio di verifica sono determinate da un apposito regolamento varato dallo stesso.
Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.
I componenti effettivi del Collegio di Verifica sono invitati alle riunioni del Comitato Direttivo della CGIL Emilia Romagna.
TITOLO IV DELL’AMMINISTRAZIONE E DELLA GIURISDIZIONE INTERNA
Art. 22 - Contributi sindacali e solidarietà La CGIL, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria delle lavoratrici e dei lavoratori; ciò avviene con la tessera, con la firma da parte delle/gli iscritte/i della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione mensile, con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle strutture CGIL che ne hanno la facoltà, con contributi volontari di singoli lavoratori. Sono lecite altre forme di sostegno, purchè mantengano la caratteristica della volontarietà e siano espressamente finalizzate oltre che regolamentate ed iscritte a bilancio nella voce “entrate”.
La contribuzione sindacale è stabilita secondo le modalità decise dal Comitato Direttivo della CGIL. Le contribuzioni versate dai lavoratori a qualsiasi titolo sono patrimonio collettivo di tutta la CGIL e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti.
I riparti devono essere effettuati in modo automatico, sulla totalità della contribuzione sindacale, garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le strutture mediante il metodo della canalizzazione. Non è ammessa per alcuna struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre strutture.
La normativa generale, valevole indistintamente per tutte le istanze, sul finanziamento e sui riparti è stabilita dal Comitato Direttivo della CGIL. Le CGIL regionali, le Federazioni o Sindacati di categoria e lo SPI decidono nei loro Comitati direttivi i criteri di riparto conseguenti a tale normativa generale.
ART. 23 - Attività Amministrativa L’attività amministrativa della CGIL in Emilia Romagna deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi correlata alle esigenze e alle possibilità economiche di ogni struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri di verità, di chiarezza e trasparenza.
Ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci revisori, delle istanze direttive della struttura interessata e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo.
L’attività amministrativa dei comitati degli iscritti potrà essere ricompresa in quella delle strutture di livello superiore con l’ausilio di specifici regolamenti finanziari approvati dai centri regolatori.
I bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra le/gli iscritte/i alle rispettive strutture.
La CGIL Emilia Romagna non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione salvo diverse disposizioni legislative.
Il patrimonio della CGIL Emilia Romagna, in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal Centro regolatore competente sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190, dalla legge 23 dicembre 1996 n° 662.
La quota associativa e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.
Gli organismi di controllo della gestione economica, le modalità di rappresentazione amministrativa, la gestione delle risorse finanziarie, sono contenute in una specifica delibera statutaria.
Art. 24 - Autonomia amministrativa La CGIL Emilia Romagna, le Camere del lavoro territoriali o metropolitana, i Sindacati di categoria ai vari livelli, gli Enti e Istituti confederali, sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi organizzazione, ad esse aderente, salvo quanto stabilito diversamente dai singoli Statuti in virtù di norme di legge.
Nel rispetto ed in attuazione dell’autonomia amministrativa, a livello territoriale gli organi dirigenti delle federazioni di categoria e delle Camere del lavoro possono deliberare per definire congiuntamente modalità con cui procedere alla gestione comune di attività e servizi amministrativi, nonché per definire la formazione e le modalità di esercizio della solidarietà fra le strutture.
A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti, al di fuori di orientamenti assunti in organismi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori dalle regole decise dall’organizzazione che comportino oneri alle strutture dirette, la CGIL e le sue strutture possono rivalersi, nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.
Art. 25 - Sanzioni disciplinari E’ passibile di sanzioni disciplinari l’iscritta o l’iscritto il cui comportamento sia contrario ai princìpi di democrazia e di garanzia di altre/i iscritte/i o risulti lesivo per l’organizzazione sindacale o configuri violazione di princìpi e norme dello Statuto.
Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:
a) biasimo scritto;
b) sospensione da tre a dodici mesi dall’esercizio delle facoltà di iscritta/o ;
c) in caso di iscritta/o con incarichi di dirigente a qualsivoglia livello, destituzione dalla/e carica/he sindacale/i ricoperta/e;
d) espulsione dall’organizzazione.
Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell’infrazione, per:
a) comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i princìpi fondamentali dello Statuto; con le regole in esso precisate; con le corrette norme di leale comportamento nell’organizzazione; con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari. La violazione, in particolare, delle norme elettorali comporta la decadenza dagli incarichi sindacali di carattere elettivo e la ineleggibilità, per almeno due anni, a qualunque incarico;
b) molestie e ricatti sessuali;
c) reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione;
d) atti affaristici o di collusione con la controparte.
In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati d’opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria competente può sospendere cautelativamente l’iscritto dalla carica ricoperta o dall’esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all’inchiesta, alla decisione di prima istanza e all’esame dell’eventuale ricorso.
Il Comitato Direttivo dovrà, entro trenta giorni, ratificare tale decisione. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.
Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l’obbligo generale (da parte delle Segreterie delle strutture interessate) della comunicazione all’autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente illeciti nei confronti dell’organizzazione, né sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall’organizzazione.
Art. 26 - Divieto di fumare E’ fatto divieto di fumare nelle riunioni di ogni livello confederale e di categoria.
ALLEGATI
DELIBERA STATUTARIA APPLICATIVA ART. 6 comma i)
Norma antidiscriminatoria
Sulla base di quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto CGIL, la norma antidiscriminatoria ha carattere vincolante per l’intera Organizzazione.
L’art. 6 dello Statuto, infatti, fonda la vita democratica della CGIL anche sul fatto che nessuno dei due sessi può essere rappresentato al di sotto del 40% e al di sopra del 60%.
Questa indicazione generale, che tiene conto della sempre crescente partecipazione delle donne al lavoro dipendente ed alla vita organizzata del sindacato confederale, va applicata anche tenendo conto della composizione occupazionale e organizzativa di ogni singola categoria.
Il diritto democratico delle lavoratrici di essere rappresentate all’interno degli organismi di direzione in misura proporzionale alla propria presenza non è sufficiente nel caso delle categorie la cui forza lavoro è all’85-90% maschile: per queste categorie va prevista una “soglia minima di rappresentanza di genere”, non inferiore alle esperienze maturate, formalmente decisa dall’organismo dirigente nazionale di quel centro regolatore, in applicazione dello Statuto della categoria, in armonia con lo Statuto CGIL.
Ogni categoria si impegna a fornire anno per anno un quadro analitico della gestione della norma, dandone informazione al proprio organismo dirigente e trasmettendo i dati alla segreteria nazionale della CGIL, per le opportune verifiche.
La mancata applicazione della norma antidiscriminatoria comporta inadempienza - in caso di mancato o parziale risultato - e violazione del vincolo statutario.
A fronte dell’inadempienza e/o della violazione, si determina un deficit di democrazia e di rappresentanza nella CGIL che va sanata attraverso procedure certe da attivare, di tipo politico, con impegni e percorsi vincolanti, al termine dei quali il Collegio di Verifica del centro regolatore interessato richiede l’intervento del competente Comitato di Garanzia, fermi restando i diritti previsti dallo Statuto per l’attivazione dei Collegi di Verifica e delle Commissioni di Garanzia, da parte degli/delle iscritti/e e delle strutture, nonché il loro diritto ad essere tempestivamente informati/e sulle procedure attivate e sui loro esiti.
Pertanto, sulla base di quanto sopra, si attiva la seguente procedura: in caso di inadempienza, ovvero situazione conseguente a ripetuti tentativi che non hanno prodotto risultati, a seguito dell’informativa annuale sullo stato di applicazione della norma antidiscriminatoria, il Collegio di Verifica e/o iscritti/e (e/o strutture) chiedono l’applicazione della procedura, impegnando la struttura attraverso il/la responsabile di organizzazione al fine di analizzare le cause, definire un piano di risanamento che rimuova le cause, definire tempi certi - e comunque non superiori ai 12 mesi - per il superamento della situazione, coinvolgendo gli organismi di direzione ed il ruolo del centro regolatore, Regionale CGIL per le Camere del Lavoro Territoriali e Nazionale di categoria per le Federazioni, qualora non sia definito per quel livello (ad es. Federazioni regionali, Regionali di categoria).
Del percorso attivato, dei tempi e degli obiettivi, va comunque informato il Collegio di Verifica.
Il Collegio di Verifica, qualora riscontri che tempi, percorsi e risultati non siano stati rispettati, trasmette le proprie conclusioni al Comitato di Garanzia competente, che ha potere di inchiesta e di sanzione, chiedendone l’attivazione e dandone informazione agli organismi dirigenti ed esecutivi della struttura interessata al provvedimento.
Il Comitato di Garanzia attiva la procedura attraverso l’apertura di una istruttoria, la denuncia della violazione riscontrata e l’obbligo per la Segreteria ed il Comitato Direttivo interessati a presentare entro 30 giorni il piano di rientro nei vincoli statutari e ad avviare immediatamente l’attuazione.
L’eventuale stato di inadempienza totale, al termine dei 30 giorni, comporterà la definizione di un intervento da parte della Commissione di Garanzia a seguito dell’accertata violazione statutaria.
DELIBERA STATUTARIA DI ATTUAZIONE DELL’ART.23
Al fine di una corretta applicazione di quanto stabilito dall’art.23 (attività amministrativa) sono istituiti i seguenti organismi e vanno osservate le seguenti norme:
a) Organismi per l’attività di controllo della gestione economica.
Per lo svolgimento della funzione di centro regolatore è costituito il Gruppo di Coordinamento Amministrativo regionale, composto dal/la responsabile amministrativo/a di ogni CdLT/M, più un coordinatore designato dal centro regolatore con funzione di responsabile del Gruppo di Coordinamento Amministrativo regionale.
Compito e responsabilità di questo coordinamento è garantire la correttezza e l'omogeneità delle prassi contabili in sede applicativa, sia con riferimento alla tenuta della contabilità e della redazione dei bilanci di esercizio, sia con riferimento alle attività di controllo di gestione.
Inoltre, il Gruppo di Coordinamento Amministrativo regionale propone al Gruppo di Coordinamento degli Organizzatori delle CdLT/M eventuali modifiche, adeguamenti, sviluppi su tutti gli aspetti inerenti alle attività di tenuta della contabilità generale e del controllo di gestione, ai fini di garantirne costantemente correttezza e omogeneità.
b) Modalità della rappresentazione amministrativa.
Ogni istanza congressuale ha l'obbligo di redigere e approvare il bilancio annuale (sia a consuntivo che a preventivo) secondo i dettati dell'art. 24 dello statuto della CGIL. La CdLT/M predispone inoltre un bilancio consolidato territoriale (a consuntivo e a preventivo) da presentare al proprio Comitato Direttivo. La CGIL Emilia Romagna oltre al consolidato delle strutture regionali predispone un bilancio consolidato complessivo a livello regionale da presentare al proprio Comitato Direttivo.
Le norme che guidano le attività di amministrazione e controllo sono quelle in grado di dare una rappresentazione trasparente, corretta e fedele dei fenomeni economici dell'organizzazione, innanzitutto recependo i principi contabili di generale accettazione per quanto attiene alla tenuta dei conti e alla redazione dei bilanci consuntivi, e secondo corrette prassi gestionali per quanto attiene alle pratiche di budget. In aggiunta, considerate le specificità organizzative dell'organizzazione democratica sindacale, tali norme devono garantire comunque una omogeneità di trattamenti che consentano comparazione e assommabilità tra diverse istanze (ad esempio, qualora il rispetto dei principi contabili consenta più di una soluzione, le modalità di rappresentazione dovranno tendere anche all'omogeneità di trattamenti tra diversi territori, configurandosi in tal modo come ulteriore elemento di vincolo). Infine, tali norme devono garantire modalità e tempi di presentazione del bilancio consolidato a livello di regione, per quanto attiene sia ai consuntivi che ai preventivi.
Più specificamente, sul piano generale si precisa quanto segue:
- per ciò che concerne aspetti di postazione, valutazione, rappresentazione, laddove pertinenti si applicano i principi contabili;
- restringendo le soluzioni possibili in modo da consentire una costanza di criteri nello spazio (tra diverse istanze e nei diversi territori) e nel tempo;
- eventuali eccezioni e deroghe - norme ad hoc che non trovano regolarmente nei principi contabili generali a causa delle peculiarità della organizzazione sindacale, o aspetti legati a transizione da precedenti prassi sono oggetto di definizione omogenea nello spazio a livello regionale su proposta del Gruppo di Coordinamento Amministrativo regionale;
- la presentazione dei bilanci territoriali è successiva alla loro presentazione e verifica sul piano tecnico-procedurale con il responsabile del Gruppo di Coordinamento Amministrativo regionale al fine di garantire il rispetto delle condizioni di omegeneità concordate.
Con riguardo a tenuta della contabilità e redazione dei bilanci, sul piano più particolare si possono individuare già in modo più puntuale alcun regole:
- si ribadisce l’applicazione del piano dei conti della CGIL, salvo le modifiche apportate ed evidenziate nel “manuale di contabilità” - anche relativamente ai criteri di uso delle singole poste - predisposto su proposta del Gruppo di Coordinamento Amministrativo regionale e approvato dal Gruppo di Coordinamento degli Organizzatori delle CdLT-CdLM;
- compongono il bilancio di esercizio il conto economico, lo stato patrimoniale, le note esplicative di bilancio e la relazione dei sindaci - così come secondo i principi contabili -, e la proposta di destinazione o copertura degli avanzi o delle perdite di gestione a livello di singola istanza;
- per una migliore trasparenza anche nei confronti dei lavoratori esterni alla organizzazione sindacale, il bilancio deve consentire di ricostruire l’informazione corretta sulle entrate complessive al lordo delle canalizzazioni con evidenziazione nel conto economico;
- relativamente ai tempi di presentazione, i bilanci consuntivi delle singole istanze vengono verificati col responsabile del Gruppo di Coordinamento Amministrativo regionale ed approvati dai Comitati Direttivi dei rispettivi livelli entro il 30 Aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio consolidato territoriale viene presentato entro il 10 maggio e il bilancio consolidato regionale entro il 31 maggio.
Con riguardo agli aspetti di budget e controllo, nell’applicazione delle norme generali sopra riportate si definiscono ulteriormente i seguenti aspetti:
- compongono il budget il conto economico e relative note esplicative (in particolare con una dettagliata illustrazione delle ipotesi di costruzione delle entrate previste e loro canalizzazione, trasferimenti e accantonamenti), nonché la proposta di destinazione o copertura degli avanzi o delle perdite di gestione a livello di singola istanza (vale a dire il dettaglio di solidarietà e ripiani) quale rappresentazione dell’impatto sulla situazione patrimoniale;
- anche per quanto riguarda il budget, il conto economico viene redatto sulla base del piano dei conti della CGIL con le modifiche apportate ed evidenziate nel “manuale di contabilità”;
- relativamente ai tempi di presentazione, i budget e le proposte di destinazione e/o copertura dei risultati delle singole istanze delle CdLT-CdLM vengono presentati entro dicembre (previa verifica tecnico-procedurale con il responsabile del Gruppo di Coordinamento Amministrativo regionale), e approvati dai direttivi entro il 10 gennaio; il budget consolidato regionale viene presentato entro il mese di gennaio.
In caso di inosservanza delle norme di rappresentazione contabile, il responsabile del Gruppo di Coordinamento Amministrativo regionale segnala le inadempienze ai Sindaci della struttura in questione, i quali accertano i fatti, e replicano al Gruppo di Coordinamento Amministrativo regionale in merito alle iniziative predisposte per riportare le pratiche amministrative nel rispetto delle norme e regolamenti.
c) Gestione delle risorse finanziarie.
Il risultato di esercizio presentato in bilancio deve essere l'esito dell'applicazione dei principi contabili di generale accettazione, nonché delle norme specifiche di cui al punto B. E' perciò possibile presentare bilanci in perdita, nel qual caso valgono le seguenti puntualizzazioni che tendono a concretare il dettato dell'art. 24 dello statuto della CGIL, secondo cui costi e ricavi devono essere correlati alle esigenze e alle possibilità economiche di ciascuna struttura.
A livello di categoria, la perdita a consuntivo va coperta, facendo ricorso a riserve di pertinenza dell'istanza in questione, ovvero - se il fondo riserve non fosse capiente - ricercando forme di solidarietà tra varie istanze del proprio territorio. Tali forme di solidarietà vanno inserite nelle note esplicative di bilancio. Per quanto riguarda il budget, analogamente saranno da esplicitare le ipotesi di copertura delle perdite previste, inserendo tali ipotesi nella relazione di budget.
Sempre a livello di categoria, e quale forma di garanzia dei terzi e dei lavoratori, in presenza di un risultato negativo (perdita) superiore al 10% delle entrate di spettanza (sia a preventivo che a consuntivo) si apre un confronto con l'istanza confederale di riferimento, anche qualora l'istanza fosse in grado di far fronte a tali perdite con le proprie riserve.
Fra strutture dello stesso livello, territoriale o regionale, della CGIL in Emilia Romagna, sono possibili forme di solidarietà tra diverse istanze - con scambi di risorse interne - a fronte di presentazione, discussione e approvazione sia di una approfondita diagnosi delle cause dello squilibrio economico che rendono motivata la copertura della perdita, sia di un progetto di rientro dalla situazione di squilibrio economico. La CdLT/M coordina la solidarietà e le forme di deliberazione in merito nel proprio ambito territoriale.
A livello di bilancio consolidato territoriale e regionale non è ammesso un risultato negativo (perdita) superiore al 2% delle entrate di spettanza per due bilanci consecutivi (consuntivo e preventivo). Qualora tale situazione si protraesse, previa approfondita relazione ad hoc del collegio dei sindaci della medesima istanza sulle cause dello squilibrio economico, si porranno in essere forme di intervento di diversa gradualità. Ad un primo livello di intervento, la CdLT/M concorda il piano di rientro dalla situazione di squilibrio economico col Centro Regolatore regionale, definendo tempi e modalità di controllo del piano di risanamento. In caso di inefficacia di tale intervento, si procede all'insediamento di un amministratore, su proposta della segreteria regionale, nominato congiuntamente con la segreteria della CdLT/M, con responsabilità diretta nella gestione del piano di risanamento della struttura e fino ad avvenuto risanamento.
DELIBERA
PER L'ELEZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE E DELLE SEGRETERIE DELLE STRUTTURE CONFEDERALI
1. Per l'elezione dei Segretari generali, si procede col metodo della costituzione di Comitati di saggi e della consultazione dei componenti del Comitato Direttivo interessato.
2. Nel caso di esercizio del diritto di proposta da parte della struttura superiore, il Comitato dei saggi avvia la consultazione sulla stessa o su eventuale/i candidatura/e alternativa/e (che abbiano ricevuto l'assenso delle/degli interessate/i) e/o autocandidature, anch'esse alternative, presentate in sede di avvio del lavoro del Comitato dei saggi.
3. Nel caso non venga esercitato tale diritto, il Comitato dei saggi ha il compito di raccogliere proposte e/o autocandidature e di sottoporle a consultazione.
4. Nel caso non si verificassero le condizioni di cui ai punti 2 e 3, il Comitato dei saggi avvia una fase di esplorazione finalizzata alla presentazione di una propria proposta alla consultazione. Ove il Comitato dei saggi non sia in grado neppure di presentare una propria proposta, è tenuto a rimettere il proprio mandato al Comitato Direttivo interessato.
5. La struttura superiore può richiedere la propria presenza, a pieno titolo, nel Comitato dei saggi.
6. I componenti del Comitato dei saggi, completata la consultazione riferiscono al Comitato Direttivo. In presenza della conferma di più candidature si procede al ballottaggio.
7. Le candidature di componenti di strutture diverse da quella per cui si procede, che ricoprono incarichi esecutivi, devono essere accettate dall'interessato. Se lo stesso non risultasse eletto, occorrerà procedere a una verifica nel Comitato Direttivo di provenienza al fine di una riconferma nella carica.
8. La procedura per l'elezione del segretario generale deve ultimarsi entro tre mesi dal momento in cui la carica rimane vacante. Se entro tale termine non si siano create le condizioni per l'elezione, il centro regolatore interessato è tenuto ad avanzare una proposta, sulla quale attivare, in tempi rapidi, la consultazione. Se neppure su tale proposta è possibile registrare il consenso necessario, il centro regolatore è, intanto, tenuto a garantire il governo della struttura interessata e può avviare la procedura prevista dallo statuto all' art. 14 .
9. Il metodo della consultazione si applica anche per l'elezione dell'insieme della segreteria o di suoi singoli componenti. Il Comitato Direttivo approva i criteri politici e numerici che debbono presiedere alla composizione unitaria della segreteria.
10. Il Segretario generale può avanzare una propria proposta che viene sottoposta alla consultazione, unitamente ad eventuale/i candidatura/e e/o autocandidature. Il Segretario generale esprime al Comitato Direttivo la propria valutazione sui risultati della consultazione.
11. Nel caso in cui il Segretario generale non eserciti il diritto di proposta, il comitato dei saggi espleterà il suo mandato secondo quanto stabilito al paragrafo 3 della presente delibera.
12. Nel caso in cui il Comitato dei saggi non sia in grado di presentare una proposta, il Segretario generale ha l'obbligo di avanzarne una propria al Comitato Direttivo, motivandone esplicitamente i criteri e le ragioni di unità e di rispetto del pluralismo.
13. L'elezione della segreteria avviene su lista bloccata, senza espressione di preferenze, nel caso in cui nel corso della consultazione non siano emerse candidature eccedenti il numero degli eleggibili.
Ove le candidature siano in numero superiore a quello definito, ed abbiano raggiunto almeno il 10% dei consensi, il Comitato Direttivo approva i criteri politici della composizione unitaria della segreteria e procede al ballottaggio nel rispetto rigoroso di tali criteri, con particolare riferimento alla norma antidiscriminatoria ed alla visibilità delle aree programmatiche, presenti nell'organismo dirigente, che danno vita al patto di governo unitario.
14. La procedura per l'elezione della Segreteria deve ultimarsi entro tre mesi dall'elezione del Segretario generale. Se entro tale termine non vi sono le condizioni per l'elezione, il centro regolatore è tenuto ad intervenire ricercando le soluzioni più idonee ed eventualmente avviando la procedura prevista dallo Statuto all'art. 14 .
15. Organo competente, nel caso di ricorso, relativamente ai paragrafi 6 e 13, è il Comitato di Garanzia di riferimento.
Norma transitoria art. 16
La selezione dei gruppi dirigenti, a livello di Segretari generali o componenti la Segreteria, deve consentire anche la pluralità delle esperienze; a tal fine lo Statuto all’art. 16, ha delimitato la permanenza in questi incarichi a due mandati congressuali e comunque non oltre otto anni. Non essendo ammesse proroghe, si delibera che, transitoriamente, occorre procedere entro un anno all'attuazione della norma statutaria.
Norma transitoria art. 7 Incompatibilità
ENTI BILATERALI
Per quanto attiene all’applicazione dell’incompatibilità tra la carica di Segretario generale o legale rappresentante di una struttura della CGIL e la presenza negli organismi amministrativi degli enti bilaterali, visto il particolare assetto organizzativo di alcune categorie territoriali, soprattutto nei territori di dimensioni ridotte, verranno avviate tutte le sperimentazioni possibili per pervenire ad una completa applicazione della norma, entro la prossima scadenza congressuale.
Tale norma è invece immediatamente in vigore per il livello confederale e di categoria della struttura regionale e della Camera del Lavoro Metropolitana.
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